Il Decreto Sicurezza del 2025 è passato alla cronaca per le misure sull’ordine pubblico, ma per il settore della canapa ha significato ben altro: un colpo durissimo. Diventando legge, con una sola norma, l’art. 18, comma 3-bis, le infiorescenze di Cannabis Sativa Linnaeus e i loro derivati sono stati strappati dal regime di legalità della Legge 242/2016 e riclassificati come sostanze stupefacenti, a prescindere dal contenuto di THC.
Una scelta che riscrive le regole del gioco, azzera intere filiere e alimenta un clima di incertezza per migliaia di imprese e di consumatori.
Il Decreto Sicurezza diventa Legge: le novità della Legge 80/2025 sulla Cannabis
Il Decreto‑Legge 11 aprile 2025, n. 48, entrato in vigore il 12 aprile 2025, è stato convertito senza modificazioni nella Legge 9 giugno 2025, n. 80 (GU n. 131 del 9/6/2025), operativa dal 10 giugno 2025.
Con l’art. 18, comma 3‑bis, la Legge 80/2025 modifica la Legge 242/2016 che consentiva la coltivazione di infiorescenze con THC ≤ 0,6 %, escludendo ora tutte le infiorescenze e i derivati (estratti, resine, oli full e broad spectrum) dal regime di legalità e classificandoli come sostanze stupefacenti (DPR 309/1990). Ogni soglia di THC diventa irrilevante.
Divieti, eccezioni e sanzioni
Con l’entrata in vigore della Legge 80/2025, gran parte della filiera legata alle infiorescenze di cannabis light è stata bloccata: dalla produzione alla vendita.
Cosa è vietato?
La normativa introduce un divieto assoluto su:
- Infiorescenze di cannabis, anche con THC inferiore allo 0,2%;
- Derivati ottenuti da infiorescenze, come oli, resine o estratti;
- Attività di importazione, commercio, trasporto, detenzione e utilizzo di questi prodotti.
Cosa resta consentito?
La legge non vieta l’intera pianta di Cannabis Sativa L., ma solo le sue infiorescenze e i derivati che ne provengono. Sono ancora consentiti:
- La coltivazione agricola di varietà certificate di Cannabis Sativa L., purché il contenuto di THC rientri nei limiti previsti dalla normativa europea;
- I prodotti derivati da parti diverse dalle infiorescenze (come semi, fibre e, in alcuni casi, foglie), impiegati a fini industriali, cosmetici o alimentari;
- Gli isolati di CBD ottenuti da semi o tramite sintesi, purché privi di THC.
Restano però vietati tutti i prodotti che utilizzano infiorescenze, anche quando questi prodotti derivano da varietà certificate di Cannabis.
Quali sanzioni si rischiano?
Le sanzioni variano a seconda della gravità della condotta, secondo quanto previsto dal DPR 309/1990:
- Traffico di sostanze leggere (come infiorescenze o derivati illegali): da 2 a 6 anni di carcere e multa da 5.164 € a 77.468 €
- Traffico di sostanze pesanti: da 6 a 20 anni di carcere e multa da 26.000 € a 260.000 €
- Possesso per uso personale: non costituisce reato penale, ma è considerato un illecito amministrativo. Le conseguenze possono includere segnalazione alla Prefettura, sospensione della patente o del passaporto e sanzioni pecuniarie.
Attenzione alla guida: tolleranza zero
Un altro punto critico riguarda la guida sotto l’effetto di sostanze. Con il nuovo Codice della Strada (DL 229/2024), è sufficiente risultare positivi al THC per incorrere in sanzioni, anche se non si è in stato di alterazione. La nuova norma applica il principio della tolleranza zero, escludendo qualsiasi margine di discrezionalità legato agli effetti reali al momento del controllo.
Cambia qualcosa per i pazienti in terapia medica?
Salute e legge a volte non vanno d’accordo. Da un lato la modifica della Legge 242/2016 implica che, formalmente, ogni infiorescenza sia considerata stupefacente. Dall’altro i pazienti che fanno uso di prodotti a base di cannabis terapeutica medica continuano a vedersi dispensare prodotti a base delle infiorescenze in farmacia.
Questo porta, di conseguenza, a dover avere alcune accortezze.
In caso di controllo (alla guida o sul lavoro), è essenziale avere con sé la documentazione medica: la tutela esiste, ma spetta a te dimostrare l’uso legittimo, poiché non sono previste deroghe automatiche.
Decreto Sicurezza è Legge: gli effetti su filiera, produttori e negozi
La filiera italiana della canapa legale, con oltre 3.000 imprese e quasi 30.000 addetti, si trova così, un’altra volta, ad affrontare un forte impatto.
Il cuore produttivo costruito negli ultimi anni (centri di estrazione, laboratori, punti vendita) ora deve ripensare interamente modelli di business e filiere di approvvigionamento.
A fianco di queste difficoltà, però, associazioni di settore (Canapa Sativa Italia, Imprenditori Canapa) e Regioni (Veneto, Emilia‑Romagna) hanno presentato ricorsi amministrativi e richiesto alla Commissione UE l’apertura di istruttoria per violazione del mercato unico e mancata notifica della norma europea.
Le differenze con il resto dell’Europa
Se da una parte l’Italia conferma ancora una volta di voler perseguire la strada del divieto, rischiando di spingere il mercato verso l’illegalità, altri Paesi europei hanno invece imboccato strade molto diverse.
Germania
Dal 1 aprile 2024 la Germania ha legalizzato l’uso ricreativo della cannabis per adulti (18+) con il Cannabis Act: è permesso possedere fino a 25 g in pubblico e 50 g a casa, coltivare 1–3 piante e aderire a cannabis social clubs no‑profit. Il concetto di cannabis light non esiste più: ogni prodotto è regolamentato in base al contenuto di THC, con limiti di acquisto giornalieri e controlli di laboratorio sistematici.
Francia
Il Conseil d’État ha confermato che fiori e foglie di canapa con THC fino allo 0,3 % possono essere venduti in canali specializzati, purché sottoposti a test rapidi e correttamente etichettati secondo le procedure UE (PAFF e Novel Food).
Repubblica Ceca
La Psychomodulatory Substances Act, entrata in vigore il 1 luglio 2025, permette la vendita di infiorescenze fino all’1 % di THC in negozi autorizzati, con obbligo di tracciabilità, divieto di vending machine e accesso riservato ai maggiorenni (18+).
Inoltre mentre la Commissione UE lavora a una soglia comune di THC (intorno allo 0,3%) e a regole condivise sulla notifica tecnica, l’Italia è finita sotto procedura di infrazione preliminare (da febbraio 2025) per non aver comunicato in anticipo l’art. 18 della Legge 80/2025, che potrebbe ostacolare il libero mercato europeo.
Riflessioni finali e l’impegno di Beleaf CBD
Il contesto europeo è un faro di speranza in questa fase di incertezza. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza C‑793/22 (4 ottobre 2024), aveva già affermato che:
Gli Stati membri non possono imporre restrizioni alla coltivazione della canapa industriale (…) se non suffragate da evidenze scientifiche relative alla salute pubblica.
Questa posizione si inserisce in una linea giurisprudenziale coerente, già tracciata dalla storica sentenza del 19 novembre 2020, che ricorda:
- Il CBD non è stupefacente, in quanto privo di effetti psicoattivi.
- Non si può vietare la sua commercializzazione quando prodotto legalmente in uno Stato dell’Unione.
In Italia, quindi, l’esito dei ricorsi e delle istruttorie comunitarie sarà determinante per definire il futuro della realtà della Cannabis Light. In questo scenario in evoluzione, crediamo sia essenziale continuare a fare chiarezza, costruire fiducia e restare uniti.
Noi di Beleaf crediamo nel valore del CBD come risorsa naturale per il benessere, e nella forza di una comunità che condivide esperienze, conoscenze e fiducia nel cambiamento. Ed è solo insieme che possiamo sostenere un cambiamento normativo più giusto, guidato dalla scienza e dal desiderio di promuovere il benessere di tutti.
Fonti:
- https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/06/09/131/sg/pdf
- https://www.imprenditoricanapaitalia.it/news/corte-suprema-di-cassazione-il-decreto-sicurezza-colpisce-ingiustamente-la-canapa-industriale/
- https://www.ilsole24ore.com/art/cannabis-light-ecco-cosa-si-puo-fare-e-cosa-e-vietato-la-legge-sicurezza-AHwrup6



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